Addebitata a un marito infedele la separazione giudiziale promossa dalla ex moglie, assistita dall'avvocato Rosario Didato. La sentenza è stata emessa ieri dal Tribunale Collegiale di Caltanissetta, presieduto da Giuliana Gualdo. La donna, nissena, così come il marito, per provare l'infedeltà del coniuge, lo aveva fatto seguire da un investigatore privato. E a nulla è valsa la difesa del marito il quale nel corso del procedimento ha sostenuto che tra loro era cessato, prima dell'accertata infedeltà, ogni rapporto, anche di intimità.
In particolare, il Tribunale ha osservato che "ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza; in altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati".
L’istruttoria svolta nel corso del processo ha consentito di ritenere provato che l'uomo ha violato l’obbligo di fedeltà in costanza di matrimonio instaurando una relazione extraconiugale con un’altra persona. L'investigatore privato, escusso come teste ha infatti confermato di avere visto l'uomo incontrare la sua presunta amante e mostrare nei confronti di quest’ultima atteggiamenti intimi. Inoltre l'ex marito della donna non ha mai smentito quanto dichiarato dalla ex moglie, riguardo all’instaurazione di una sua relazione extraconiugale con un’altra donna, ma si è limitato a dedurre che il rapporto coniugale sarebbe cessato in precedenza a causa del reiterato rifiuto della donna di intrattenere rapporti in violazione, quindi, dei doveri coniugali. Da quì ne è derivata l'addebito della separazione giudiziale in capo al marito fedifrago, in totale accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, assistita dall'avvocato Rosario Didato.