Pubblicato il: 22/02/2025 alle 16:48
Con due sentenze gemelle pubblicate ieri, il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del giudice Dott.ssa Valentina Di Salvo, ha condannato una società operante nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti petroliferi al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari, rispettivamente a dieci mensilità e sei mensilità, dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, oltre al pagamento delle spese legali, in favore di tre lavoratori, assistiti dall'Avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice, licenziati per giustificato motivo oggettivo in violazione dell'obbligo di c.d. Repechage.
In particolare, il Tribunale, in accoglimento della tesi della difesa dei lavoratori, ha ritenuto che la portata dell'obbligo di repechage sia mutata alla luce del cambiamento disposto dal jobs acts in ordine alla disciplina delle mansioni di cui 2103 c.c, estendendosi adesso anche alla mansioni inferiori comunque compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore al momento del licenziamento, così per come del resto confermato successivamente al deposito del ricorso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 2024 n. 17036.
Il Tribunale, inoltre, sempre in accoglimento dei rilevi della difesa dei lavoratori, ha ritenuto che il suddetto obbligo nel caso di gruppo societario, come nel caso specifico, si estenda a tutte le società del gruppo generando così un effetto di maggior tutela per i lavoratori.