Pubblicato il: 20/08/2019 alle 16:55
Un vero e proprio viaggio della speranza quello cui sono stati costretti a subire alcuni passeggeri che avevano deciso di trascorre le proprie ferie estive in Sicilia. Il gruppo di turisti romani avevano acquistato dei biglietti di andata e ritorno per la tratta Catania – Roma.
Il volo era previsto per il giorno 31 agosto 2018 con partenza da Catania alle ore 22.00.
Tuttavia, il volo Catania-Roma delle ore 22.00 veniva cancellato senza alcun preavviso.
Inoltre, il vettore, nonostante avesse cancellato il volo non programmava alcuna partenza alternativa con immediatezza, lasciando a terra i passeggeri senza fornire loro alcuna assistenza o informazione.
La nuova partenza veniva poi prevista dalla stessa compagnia per il giorno 1° settembre alle ore 11:05, cioè il giorno dopo dalla data di arrivo prevista dai passeggeri, e con partenza da Palermo (e non da Catania) e cioè a ben 215 km di distanza da Catania!
Risulta evidente pertanto l’enorme disagio causato dalla Compagnia aerea Vueling ai passeggeri. Infatti, la cancellazione del volo e l’enorme ritardo con cui alla fine è stata raggiunta la destinazione scelta (Roma) ha comportato anche notevolissimi disagi e problemi economici per il rientro, in quanto l’arrivo a Roma era previsto per le ore 23.00 del 31 agosto 2018, mentre l’effettivo arrivo a Roma si è realizzato solo alle ore 12.30 del giorno 1 settembre 2018, con costi aggiuntivi, e notevoli disagi.
Alla luce di quanto sopra, i passeggeri decidevano di rivolgersi allo "Sportello del Viaggiatore" dell’Associazione Nazionale dei Consumatori CODICI al fine di vedere tutelati i propri diritti.
Per questa ragione, i passeggeri assistiti dagli avvocati Manfredi Zammataro, Mario Emanuele Campione e Rebeca Clemente Ruiz citavano in giudizio Vueling davanti al Giudice di Pace di Roma affinché venisse condannata al risarcimento del danno da ritardo aereo.
Il Giudice di Pace di Roma, con le sentenze nr. 19681/19 e 19446/19 a seguito dell’istruttoria processuale ha dichiarato Vueling responsabile, condannandola al pagamento della compensazione pecuniaria ex lege, prevista in caso di cancellazione di un volo con arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo (compensazione che varia da 250 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta aerea), per un totale di 1.500 euro oltre interessi e spese legali.
Per il segretario regionale del CODICI Manfredi Zammataro, “questa è l’ennesima sentenza favorevole per i passeggeri vittime dei disservizi e ritardi dei vettori aerei che certifica come tutte le Compagnie aeree in caso di negligenza o inadempienza degli obblighi contrattuali sono sempre tenute a pagare gli indennizzi economici a titolo di risarcimento dei danni causati ai passeggeri a seguito dei disagi”.