Pubblicato il: 18/10/2019 alle 21:51
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, nella persona della Dott.ssa Angela Latorre, ha accolto il ricorso proposto da una docente nissena, assistita dall'Avv. Giosal Lo Giudice, e ha dichiarato il suo diritto ad essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola materna, dalle quali era stata depennata, con il punteggio maturato al momento della cancellazione condannando il Ministero competente all'effettuazione di tutti gli adempimenti necessari.
La vicenda, che si inserisce all'interno di un più ampio contenzioso nazionale che ha generato pronunce di segno contrastante, trae origine dall'intervenuta esclusione dell'insegnante dalle c.d. GAE (graduatorie ad esaurimento) per la mancata presentazione della richiesta di aggiornamento.
Il punto nodale della questione verte attorno all'interpretazione dell'art. 1, comma 605, della L. 296 del 2006 – che ha tramutato le graduatorie da permanenti ad esaurimento – e più in particolare sulla compatibilità o meno della suddetta norma con la previsione contenuta nell'art. 1, comma 1bis, del D.L. n. 97 del 2004, convertito nella L. 143/2004, che consentiva ai docenti cancellati il reinserimento nella graduatoria a domanda dell'interessato.
Il Tribunale di Caltanissetta si era già espresso sulla vicenda in senso negativo affermando la tacita abrogazione dell'art. 1 del D.L. 97/2004 e dunque l'insussistenza del diritto degli insegnati ad essere reinseriti nelle GAE.
Con la pronunci odierna il Tribunale, dunque, mutando il proprio precedente orientamento, ha accolto il ricorso della lavoratrice anche a seguito di un fondamentale arresto chiarificatore della Suprema Corte di Cassazione, intervenuto in corso di causa, che ha sposato la tesi sostenuta dal legale dell'insegnate nissena ritenendo attualmente vigente la norma sopra richiamata.
Più in particolare, la Cassazione ha affermato che la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità del D.L. n. 97 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda dell'interessato, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione, statuendo sulla disapplicazione del D.M. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento del docente cancellato a causa dell'omessa presentazione della domanda di permanenza.
Da qui il mutamento di orientamento del locale Tribunale e la conseguente pronuncia di accoglimento.