Pubblicato il: 13/01/2021 alle 17:02
A partire dalle ore 14 di oggi e fino al 31 gennaio Gela è zona rossa, a causa dell'aggravarsi della situazione pandemica da Covid – 19. Ieri sera è arrivata l'ufficialità da parte della Regione Sicilia. Il Sindaco Lucio Greco, però, ha ritenuto necessario integrare i provvedimenti adottati dal Presidente della Regione Siciliana con altri ancora più restrittivi, per rafforzare ulteriormente il contenimento del contagio nel territorio comunale. Tali misure – concordate con l'ASP territorialmente competente – hanno decorrenza immediata e sono racchiuse nelle ordinanze n. 22 e 23. Ecco i contenuti dell'ordinanza n. 22:
E' disposta la chiusure di tutte le ville comunali, dei giardini pubblici, comprese le aree riservata ai giochi, dei cimiteri comunali e di tutti i fiorai.
E' disposta la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, delle università, dei centri di formazione professionale, dei centri linguistici, ad eccezione dei soli alunni diversamente abili, per i quali l'attività didattica e scolastica potrà proseguire in presenza previo accordo tra famiglie ed istituzioni scolastiche.
Sono sospese le attività di baby parking, le attività degli asili nido, delle ludoteche e dei centri in cui si svolgono le attività ludiche rivolte all'infanzia, anche se svolte all'aperto.
Sono sospese le scuole di ballo, di danza, di musica e recitazione.
Le attività produttive, professionali, commerciali ed artigiane, di cui sia consentita l'apertura, possono avvalersi dell'orario continuato, ma comunque devono cessare la loro attività entro le ore 20.00.
E' disposta la sospensione delle attività di tutti i mercati comunali, alimentari e non alimentari.
Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, secondo gli ordinari orari di lavoro con orario di apertura ordinario dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le farmacie rispettano i turni e gli orari di apertura secondo la loro programmazione.
Nei giorni festivi è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
La consegna a domicilio dei prodotti dell'attività di ristorazione rimane consentita sino alle ore 24.00; nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per il confezionamento che il trasporto.
E' disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
L'attività motoria e quella sportiva individuale è consentita solo nei pressi della propria abitazione.
Sono sospese le attività inerenti gli interventi di edilizia privata e di impiantistica, che possono proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l'esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario, ovvero di cui ne sia chiaro e manifesto il carattere di necessità / urgenza;
Le attività professionali, ad eccezione degli ambulatori sanitari, per i quali non c'è alcuna sospensione/o limitazione, proseguono limitatamente all'attività di studio e consulenza, con divieto di ricevimento del pubblico se non per indifferibili ragioni di urgenza e/o difesa.
Sono consentite tutte le attività inerenti l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche e delle industrie la cui produzione è considerata di rilevanza nazionale.
E' consentita l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche conformemente alle disposizioni di cui alla circolare Assessorato Regionale alla Salute del 11/03/2020, n. 14268 e del 30/07/2020, n. 30188.
E' consentito, ma solo su prenotazione, l'erogazione di servizio di tolettatura di animali finalizzata alla sanificazione del contatto con soggetti positivi da Covid-19 e ozonoterapia a scopo terapeutico.
E' vietata ogni forma di assembramento in tutti gli spazi aperti, in tutti i luoghi pubblici e privati ed in quelli privati aperti al pubblico, ove l'accesso dovrà essere realizzato secondo le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e regionali anticovid-19.
Per le persone che possono legittimamente circolare, è comunque vietato lo stazionamento nelle seguenti strade e piazze cittadine (ad eccezione di coloro che sono regolarmente in coda per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti):
1) Piazza Umberto
2) Sagrato Chiesa Madre, sia sul lato di Corso Vittorio Emanuele che sul lato di via G.N. Bresmes
3) Corso Vittorio Emanuele
4) Corso Salvatore Aldisio
5) Via Gen. Cascino
6) Piazza S. Agostino
7) Piazza Martiri della libertà
8) Piazza Roma
9) Piazza S. Francesco
10) Piazza S. Giacomo
11) Viale Federico II di Svevia
12) Portici di Macchitella
13) Via Venezia
14) Via Palazzi
15) Via Parioli
16) Viale Indipendenza;
17) Piazza Tre Porte
18) Stazione ferroviaria
19) Zone balneari di Manfria, Roccazzelle e Piano Marina
Viene fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, ma le persone in coda dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. La presente ordinanza ha efficacia immediata e sino al 20 gennaio 2021.