Pubblicato il: 28/10/2021 alle 13:19
Il dott. Catania, titolare della Farmacia di Via Cicero, nel Comune di Mussomeli, aveva impugnato, dinanzi al Tar Palermo, con il patrocinio degli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi, il silenzio e, successivamente, il diniego dell’Amministrazione comunale sulla propria istanza volta ad ottenere la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Mussomeli e l’autorizzazione al trasferimento della propria sede farmaceutica dalla Via Cicero alla Via Caltanissetta, in ragione di un presunto mutamento della distribuzione della popolazione nel territorio comunale.
Si costituivano il Comune ed i farmacisti controinteressati, dottori Vivia Piazza e Walter Cipolla chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato. In vista dell’udienza di trattazione del merito, i legali della Farmacia Cipolla, controinteressata – avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – eccepivano inoltre la tardività della memoria di replica depositata dal ricorrente in violazione del termine previsto per il deposito di nuove memorie, con conseguente richiesta e stralcio della stessa.
Il Tar Palermo, Sezione Terza, Presidente dott.ssa Maria Cristina Quiligotti, Relatore dott.ssa Maria Cappellano – richiamata la normativa di riferimento e le difese delle farmacie controinteressate – ritenendo infondato il ricorso proposto dalla farmacia Catania, assistita in giudizio dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi, lo ha respinto, rilevando come la contestata decisione dell’organo esecutivo del Comune di non modificare le sedi esistenti nel senso richiesto dal ricorrente, adottata tenuto conto anche dei pareri espressi dall’Asp e dall’Ordine dei farmacisti, non risultasse affetta da nessun vizio di legittimità né eccesso di potere.
Secondo il Collegio, la finalità della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie “più che diretta a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale” è volta ad assicurare “l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini”, pertanto “il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre”. Conseguentemente, non sussistendo i presupposti di legge per l’auspicata revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Mussomeli e per il conseguente trasferimento della Farmacia di Via Cicero, il T.A.R. ha respinto il ricorso, condannando la farmacia del dott. Catania anche al pagamento delle spese del giudizio liquidate, in favore delle parti costituite, in complessivi 4.000 euro oltre oneri accessori come per legge.