Pubblicato il: 26/03/2014 alle 12:23
In tutto 15 articoli e un impianto snello. La legge varata dall'Assemblea regionale l'11 marzo scorso, con l'abolizione delle Province, consegna alla Sicilia il merito di essere la prima regione italiana ad aver ridisegnato l'impianto istituzionale vigente, cancellando i nove enti intermedi. La legge istituisce altrettanti liberi consorzi dei Comuni e le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ma rinvia l'assetto definitivo, all'autunno, quando il governo Crocetta dovrà presentare il ddl che definisce competenze e funzioni da trasferire ai nuovi organismi.
Fino ad allora le Province restano commissariate, rette da commissari straordinari. In via generale la legge dà già un'idea delle attività che liberi consorzi e città metropolitane andranno a svolgere, stabilendo all'articolo 6 che liberi consorzi e città metropolitane “esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporto e di sviluppo economico”.
“E' una riforma storica – dice l'assessore regionale alla Funzione pubblica e Autonomie Locali, Patrizia Valenti – perché riguarderà tutto l'assetto di governo della Regione; lavorando sulle Province, abbiamo contribuito a modificare la forma amministrativa, alleggerendola di funzioni e competenze, che saranno decentrate nel territorio e permetteranno alla Regione di riacquistare le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, attraverso la riorganizzazione degli uffici periferici”. La legge entrerà in vigore da venerdì 28 marzo, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
I liberi consorzi comunali sono istituiti dall'articolo 1. La norma prevede che fino all'approvazione della legge che attribuirà competenze e funzioni, questi coincidono con le Province regionali di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani e sono composti dai comuni appartenenti alla provincia corrispondente.
Questo perché entro sei mesi la composizione territoriale dei liberi consorzi potrebbe cambiare. L'articolo 2, infatti, stabilisce come. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, con deliberazione dei consigli comunali adottata a maggioranza di due terzi, possono decidere se costituirne di nuovi o aderire ad un altro libero consorzio, purché sussistano due condizioni: popolazione non inferiore a 180 mila abitanti e continuità territoriale. La costituzione di un nuovo libero consorzio o l'adesione ad un altro, diverso da quello di appartenenza, non è ammessa se per effetto del distacco, nel libero consorzio di provenienza la popolazione risulta inferiore a 150 mila abitanti.
La deliberazione dei consigli comunali per essere efficace, però, è subordinata all'esito positivo di un referendum, al quale possono partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla data di approvazione della delibera, secondo le modalità previste dagli statuti comunali. Nel caso di costituzione di nuovi liberi consorzi, il Comune con maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila del libero consorzio. Le delibere dei consigli comunali vanno trasmesse all'assessorato regionale per gli Enti locali, che dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, costituisce un elenco, che sarà pubblicato nella Gurs e nel sito della Regione.
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il governo dovrà presentare un ddl all'Ars che individua i territori dei Liberi consorzi con le eventuali modifiche derivanti dalla applicazione dell'articolo 2 della legge varata dall'Assemblea l'11 marzo scorso. I Liberi consorzi continueranno ad utilizzare le risorse, materiali, finanziarie e umane delle Province regionali e ad avvalersi delle sedi in uso, mentre al personale delle Province viene confermato lo status giuridico ed economico di cui già godono.
Il Libero consorzio ha potestà statutaria e regolamentare ed è composto da tre organi di secondo livello, che non vengono eletti dai cittadini – l'assemblea, il presidente e la giunta del Libero consorzio – che esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito. Non a caso la ratio della legge è razionalizzare l'erogazione dei servizi ai cittadini e conseguire riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Le spese per trasferte dei componenti degli organi saranno definite con successivo provvedimento, che l'Ars dovrà approvare tra sei mesi.
Èl'organo di indirizzo politico-amministrativo; è composta dai sindaci dei comuni che ne fanno parte, adotta a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco componente dell'assemblea, fino al rinnovo della carica, viene sostituito in Assemblea da un commissario straordinario, nominato in base alla normativa vigente.
Rappresenta il libero consorzio, convoca e presiede la giunta e l'Assemblea. Èun sindaco, eletto a maggioranza assoluta, fra i sindaci dei comuni aderenti al Libero consorzio, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni che appartengono al consorzio.
Nel caso in cui nessun sindaco ottiene la maggioranza, la legge prevede che vadano a ballottaggio i due sindaci, che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato presidente il più anziano. Il presidente nomina, tra i componenti della giunta del libero consorzio, un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Se durante il mandato di presidente, il sindaco cessa dalla carica, si dimette, viene rimosso, entro 60 giorni si procede all'elezione di un nuovo presidente. Fino ad allora, le funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dall'assessore regionale per le Autonomie Locali e Funzione pubblica.
Il presidente può essere sfiduciato con mozione motivata, approvata a maggioranza assoluta dei voti, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni, che fanno parte del consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall' elezione del presidente e in ogni caso per più di due volte, a distanza di un anno, durante il medesimo mandato. Deve essere presentata da almeno un quinto dei componenti dell'assemblea, va discussa dopo tre giorni dalla presentazione. La mozione è posta a votazione previa delibera dell'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea. Se la mozione di sfiducia viene approvata, entro 60 giorni, si procede all'elezione del nuovo presidente; anche in questo caso fino ad allora le funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dall'assessore regionale per le Autonomie Locali e Funzione Pubblica.
Èl'organo esecutivo; è composta dal presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal presidente fra i componenti dell'assemblea. Il numero dei componenti della giunta è stabilito in rapporto al numero alla popolazione dei comuni di ciascun libero consorzio. La cessazione della carica ricoperta nel Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella giunta. Il Presidente, entro 60 giorni dalla data di cessazione, provvede alla sostituzione. Fino alla nomina del nuovo componente della giunta, le relative funzioni sono esercitate dal presidente.
La legge dispone la soppressione o l'accorpamento di enti, società e agenzie, che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi e alle città metropolitane. Ad occuparsene sarà la Regione, che comunque non potrà istituirne di nuovi per funzioni, in tutto o in parte, assegnate ai liberi consorzi e alle città metropolitane.