Pubblicato il: 26/10/2022 alle 21:11
Continua lo scontro a colpi di note stampa tra il sindaco di Mussomeli, ora anche deputato di Fratelli d'Italia, Giuseppe Catania e la Cgil sulla sospensione del reparto di Oculistica a Mussomeli dove ormai era in servizio soltanto un medico. Proprio per questo il direttore di presidio Benedetto Trobia aveva deciso di sospendere il servizio, al fine di tutelare la collettività, fino a quando non sarebbe arrivato il personale. Scelta sostenuta dalla Cgil e fortemente contrastata dal sindaco Catania che è addirittura arrivato a chiedere al direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone di revocare l'incario al dottore Trobia. Questa volta a replicare al sindaco Catania è nuovamente la Cgil con una nota a firma della segretaria generale confederale della Cgil Rosanna Moncada e del Segretario Generale Funzione Pubblica Angelo Polizzi.
"Non intendiamo intraprendere una diatriba con il Sindaco di Mussomeli On. Catania – scrivono i due sindacalisti – nella vicenda riguardante Il CAL di oculistica di del Presidio Ospedaliero perché riteniamo che non sia il nostro interlocutore istituzionale in materia di gestione e organizzazione dei servizi sanitari Ma occorre fare chiarezza e ben specificare, che sebbene l'onorevole Catania richiami art. 50 del T.U.E.L, quest’articolo non gli conferisce la tipologia di poteri che lascia intendere, infatti prevede l’intervento del sindaco: “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco”[ Cons. Stato n. 6100/2014] ovvero infra “in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana” quest’articolo nulla a che fare con quanto è emerso nel Presidio ospedaliero di Mussomeli.
La norma va interpretata e applica e non piegata ad interessi politici di parte, così come le fantasiose proposte per recuperare medici oltreoceano che devono avere attinenza con la normativa e i contratti vigenti, altrimenti si tratta solo di propaganda. Noi ribadiamo la nostra posizione in ordine alla sicurezza dei servizi sanitari offerti ai pazienti e agli operatori, rigettando ogni tentativo di scaricare responsabilità a chi sta in prima linea. Il fatto che si sia operato in determinate condizioni e le cose siano andate bene, o che in altre realtà lo facciano, non giustifica che si debba continuare a farlo, per noi questa concezione va respinta con forza. Ognuno faccia il proprio lavoro i medici affrontino la questione secondo le raccomandazioni e linee guida in materia, i politi facciano i politici.
A beneficio dell'onorevole Catania ricordiamo che Le Linee Guida offrono un’ampia definizione della buona pratica alla quale aggiungono pochi dettagli operativi; inoltre, rendono più evidente il dovere del sanitario di motivare le scelte dei comportamenti di cura e assistenza. La giurisprudenza, infatti, riconosce al sanitario uno spazio di discrezionalità tecnica, purché ogni sua scelta sia basata su dati oggettivi e riscontrati. A questo proposito è chiara la Sentenza n. 8770/22.2.2018 delle Sezioni Unite della Cassazione Penale, “l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medicochirurgica: a)se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b)se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico. Quindi – concludono Moncada e Polizzi – diversamente da quanto affermato dall’On. Catania, la giurisprudenza (Cassazione) riconosce il valore delle Linee guida!"