Pubblicato il: 22/09/2019 alle 09:48
Leggo nell’edizione di giorno 18/9/2019, sotto il titolo “Il liquidatore dell’Ato deve pagare”, l’affermazione che il Collegio Arbitrale avrebbe ritenuto che il liquidatore “per sottrarsi alle conseguenze dell’azione di responsabilità” avrebbe rinunziato all’arbitrato e, quindi, a chiedere il pagamento di Euro 16.000.000,00 …”.-
Ciò non è assolutamente vero.- Quanto affermato dal cronista, infatti, non corrisponde né al vero né a quanto si legge nel lodo arbitrale dal momento che ivi è stato solamente scritto “… che ad indurre il liquidatore della società ad abbandonare la procedura arbitrale sembra essere stato determinante, per il succedersi degli eventi, l’avvio dell’azione di responsabilità promosso nei di Lei confronti …”.-
Ora, a prescindere dalla inopportunità di un tale obiterdictumcon la quale gli arbitri, in assenza totale di qualsiasi elemento di deduzioni e prova di quanto loro è “sembrato”, hanno affermato ciò, va subito evidenziato che quanto assertivamente scritto dal cronista è cosa completamente diversa di quanto emergente dal lodo ed avanti testualmente riportato.-
In ogni caso, poiché quanto scritto nel lodo e quanto riportato non corrispondono al vero, ho dato mandato ai legali di mia fiducia per dare corso alle opportune azioni giudiziari, nelle competenti sedi, per la tutela della mia onorabilità e l’accertamento della verità.-
E ciò sia nei confronti di chiunque, in qualunque sede, affermi o divulghi fatti non veri e calunniosi.
Per completezza poi debbo precisare, in conformità a quanto ritenuto dai difensori dell’Ato Ambiente in seno al procedimento svoltosi avanti il Collegio Arbitrale quanto segue:
– Non è vero che il liquidatore dell’A.T.O. Ambiente CL1 ha rinunciato al giudizio arbitrale pendente tra detto A.T.0. ed il Comune di Caltanissetta “per sottrarsi alle conseguenze dell’azione di responsabilità”; affermazione, questa, del tutto gratuita e che costituisce una mera congettura degli arbitri sganciata dalla realtà dei fatti;
– E’ vero, invece, che la rinuncia al giudizio arbitrale si colloca all’interno di una azione congiunta dell’A.T.O. e del Comune di Caltanissetta finalizzata al raggiungimento di un accordo volto alla definizione delle controversie sorte tra gli stessi; accordo auspicabile in quanto porrebbe fine a contenziosi idonei a generare costi di gestione particolarmente elevati;
– L'esito del procedimento arbitrale, con la condanna dell’A.T.O. al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Caltanissetta e al pagamento dei compensi degli arbitri, stupisce non poco, tenuto conto che, con accordo sottoscritto in data 21 giugno 2019, entrambe le parti hannorinunciato agli atti dei giudizi pendenti; circostanza, questa, che avrebbe dovuto escludere qualsivoglia condanna alle spese, così come del resto già sancito dal Tribunale di Palermo che – ha testualmente deciso che “la rinunzia del Comune di Caltanissetta trova fondamento nell’accordo stragiudiziale intervenuto il 21/6/2019, tra lo stesso e l’Ato Ambiente con il quale entrambe le parti hanno dichiarato di rinunziare congiuntamente agli atti del presente giudizio, così dovendosi ritenere estesa la rinunzia anche alle spese di lite”.-
E tale decisione giudiziaria è certamente più autorevole di un lodo che ancora deve andare all’esame della Corte di Appello!
– L’A.T.O. contesterà nelle sedi competenti, sotto il profilo della violazione di
legge, tanto la condanna alle spese processuali sostenute dal Comune di Caltanissetta, quanto la liquidazione dei compensi degli arbitri; liquidazione che appare, inoltre, eccessiva se si considera che il giudizio arbitrale di fatto non si è svolto avendo le parti trovato da sole un accordo, e che gli arbitri non hanno conseguentemente iniziato l’esame della copiosa documentazione prodotta;
– Le cifre richieste, di cui l’articolo dà conoscenza, costituiscono una
mera “autoliquidazione” presentata dai tre avvocati membri del collegio; tuttavia, questa non è una condanna, perché, quando le parti non sono d’accordo, queste cifre non valgono più nulla ed il compito di determinare se e quanto deve essere pagato dalle parti passa, come in questo caso, al Presidente del Tribunale.
Per quanto precede, gentile Direttore, La invito a voler dare adeguata notizia di quanto da me rappresentato, anche a sensi e per gli effetti della normativa vigente, ai lettori ed alla cittadinanza che ha il primario diritto a conoscere la verità delle vicende che interessano la Città.-
La ringrazio e le porgo i miei migliori saluti.-
Dott.ssa Elisa Ingala