Pubblicato il: 30/04/2022 alle 19:59
Le misure restrittive contro il covid 19, ancorché necessarie per contrastare i contagi, hanno impedito (o evitato) finora al Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino di rispettare l’impegno, più volte ribadito, di celebrare un Consiglio Comunale, ovviamente in “presenza”, aperto a tutti i soggetti che hanno avuto un ruolo nella controversa vicenda dei rapporti tra il Comune (socio partecipante) e l’Ato ambiente CL1 in liquidazione ( Società partecipata). In attesa della riunione del civico Consesso, il Sindaco potrebbe comunque spiegare e chiarire alla cittadinanza il “percorso”, come dallo stesso definito, che “nel 2019 l’Amministrazione in carica dal mese di maggio” ha avviato avendo “come obiettivo la fine della liquidazione dell’Ato CL1 e la rinuncia reciproca alle ragioni del contenzioso.
”Queste sono, quindi, le due priorità del Sindaco appena un mese dopo il suo insediamento. In realtà alcune anticipazioni sul tema sono state offerte dal Sindaco e riportate in cronaca da “La Sicilia”, ma credo che esse non siano del tutto idonee a chiarire la sostanza e le motivazioni concrete delle scelte operate, “attraversando il percorso” ideato dall’Amministrazione Comunale. Avere agito “come un buon padre di famiglia”, avere deciso di “abbandonare il reciproco contenzioso” tra il Comune e l’Ato CL1 in liquidazione , “per favorire una soluzione condivisa che costituisse la più efficiente liquidazione della Società partecipata” e l’asserito “audit positivo”, sono valutazioni che contrastano con i giudizi negativi formulati dalla Corte dei Conti con la deliberazione adottata nell’adunanza pubblica del 7 settembre 2021, le cui indicazioni di carattere tecnico-contabile hanno consentito, comunque, al Consiglio Comunale di correggere alcune irregolarità, a suo tempo rilevate anche dal Collegio dei Revisori. Ma le fondamentali questioni contestate sui rapporti tra Comune e Ato CL1 in liquidazione sono rimaste irrisolte.
Intanto la “rinuncia al reciproco contenzioso” finalizzata, come scritto nelle controdeduzioni alla deliberazione della Magistratura contabile , a garantire “serenità al tavolo tecnico indetto tra le parti” diventa, nella narrazione del Sindaco, “l’occasione di una rilevante economia” per le finanze comunali in quanto si evitano gli oneri per le parcelle degli avvocati difensori dell’Ente, nel caso dell’arbitrato promosso dall' Ato. Su questo argomento è necessario puntualizzare che, avendo il Comune chiuso la liquidazione con il riconoscimento nei confronti dell’Ato di un debito pari a circa 12 milioni di euro, sottratti alla possibilità di investimenti per la città e per i cittadini, sarebbe stato necessario , perché si realizzasse un differenziale positivo per l’Ente, che il collegio arbitrale , nel caso dell’attuazione della procedura, avesse riconosciuto all’Ato un credito superiore a quello condiviso dalle parti con la rinuncia reciproca al contenzioso. Per quanto riguarda invece la transazione con i creditori della Società, conclusa direttamente dal Comune al 60% dell’importo reale, essa non era praticabile perché in contrasto con la normativa vigente che vieta all’Ente pubblico di coprire perdite o pagare debiti della partecipata. In sostanza è richiamata la norma sul divieto di soccorso che per la Magistratura contabile ha solide basi giuridiche. Sul tema la Corte ha citato le norme di riferimento ed alcune sentenze, ipotizzando anche la responsabilità erariale.
La ricostruzione del Sindaco sul contenzioso con i creditori dell’Ato, a partire sul paventato “disastro finanziario”, non è del tutto corretta. Le procedure attivate dai creditori dell’Ato non hanno mai avuto seguito ad eccezione di un’ordinanza con cui veniva accertato nell’importo di 11.824.768,00 di Euro il credito vantato dalla Società partecipata nei confronti del Comune; contro tale ordinanza la precedente Amministrazione presentava opposizione e il Giudice dell’esecuzione disponeva la sospensione della procedura esecutiva. In tale contesto per tutelare l’Ente pubblico da pretese dirette o indirette dei creditori dell’Ato in liquidazione, che avrebbero potuto anche non essere legittime, la Giunta Ruvolo ha disposto l’attività di “due diligence” ( diligenza dovuta: indagine e verifica della situazione della Società) incaricando per lo svolgimento di tale attività, un consulente esperto nella materia che ha consegnato la relazione finale dalla quale si evince che: “ allo stato attuale il Comune non ha alcun debito nei confronti dell’Ato”. In tale relazione sono emerse criticità (anche per fatture non dettagliate) sull’operato della Società in liquidazione che hanno indotto la Giunta Ruvolo a promuovere un’azione di responsabilità nei confronti dell’Ato a tutela del Comune e dei cittadini. E’ inspiegabile che l’attuale Amministrazione dinanzi alle risultanze della “ Due Diligence” abbia trascurato di prenderne atto e “riflettere” sulle azioni da intraprendere. In concreto l’attuale Giunta ha puntato esclusivamente e senza “riflettere” sul “tavolo tecnico”, di cui non è nota la composizione e se “i tecnici” sono stati esclusivamente rappresentanti delle due parti (Comune e Ato) e, quindi, non è stata assicurata la “terzietà”.
Il tavolo tecnico si è trasformato quindi in un “tavolo di trattativa” sulla dimensione del debito (vero o presunto), con un probabile condizionamento dovuto al convincimento dell’esistenza reale del credito vantato dall’ Ato. E’ singolare, inoltre, che la rinuncia alle “reciproche ragioni del contenzioso” obiettivo del “percorso,” sia contraddetto dalla stessa attuale Amministrazione nel momento in cui scrive “fermo restando che il Comune rinuncia agli atti ma non alle azioni, attesa la permanenza delle ragioni di carattere sostanziale che hanno motivato tali azioni”. Ebbene, se la reciproca rinuncia alle ragioni del contenzioso è un obiettivo prioritario delle parti ed è stato realizzato, come può inserirsi la clausola “fermo restando la rinuncia agli atti ma non alle azioni, attesa la permanenza delle ragioni che hanno motivato l’Ente locale a promuovere tali ragioni?
Quindi si è rinunciato alle reciproche ragioni o queste permangono? La Corte ha sottolineato l’approvazione in “simultanea” dei bilanci 2013/2018 in un’unica seduta della partecipata, senza evidenziare le reciproche situazioni debitorie e creditorie e senza l’indicazione di eventuali servizi resi dall’ Ato oltre all’ attività di liquidazione, con la contestuale accettazione da parte del Comune della proposta del liquidatore di “concordato preventivo” presso il Tribunale, al fine di predisporre un piano di pagamento dei debiti e bloccare le azioni esecutive cautelari. Tale contestualità secondo la Magistratura contabile non risponde ai requisiti di forma e di sostanza previsti dalle norme di riferimento.
In realtà l’operazione conclusa, pare senza alcuna resistenza interna, né tecnico-giuridica né politico-istituzionale, ad eccezione dei Revisori, è costata al Comune e, quindi, alla città la somma di circa 12 milioni di Euro destinati all’Ato CL1, col dubbio che fossero realmente dovuti. Il comune ha agito con troppa riservatezza e non ha mai indicato l’importo esatto del debito riconosciuto. E’ necessario indicare tale importo, il credito vantato dall’ Ato, quello riconosciuto dal Comune e l’importo che è stato alla fine condiviso. E’ da ribadire la ingiustificabile mancata considerazione del contenuto e in particolare dei risultati della “due diligence”, secretata dall’ex Sindaco Ruvolo e forse non ancora desecretata da parte del Sindaco Gambino, che avrebbe potuto ribaltare la situazione economico-finanziaria dell’Ente.
L’intera operazione è stata ideata e realizzata con eccessiva accelerazione, praticamente di fretta, sulla base di una deliberazione della Giunta Comunale che ha sottratto i poteri e le competenze del Consiglio Comunale, con un notevole “appannamento” della tanto proclamata trasparenza. Ho l’amara sensazione che nella vicenda l’interesse pubblico non sia stato tenuto in grande considerazione. Credo, in ogni caso, che la delibera di Giunta determini il rischio di illegittimità, le cui motivazioni sono state espresse molto chiaramente dalla Corte dei Conti nelle 41 pagine della deliberazione del 7 settembre 2021. E’ pacifico che anche la semplice deliberazione dei debiti fuori bilancio presenti nell’operazione di chiusura della liquidazione riguardi la competenza del Consiglio Comunale, ma anche se ciò non fosse obbligatorio, l’opportunità politico-amministrativa, il rispetto della trasparenza e la sensibilità istituzionale avrebbero dovuto indurre Sindaco e Giunta a richiedere al Consiglio Comunale di esaminare e deliberare il provvedimento. Sarà comunque la Corte del Conti a pronunciarsi sull’intera questione. Ritengo comunque difficile una decisione della Corte che possa arretrare rispetto alle contestazioni, alla linea e ai giudizi formulati nella propria decisione del 7/9/21
On. Antonio Montagnino