Pubblicato il: 08/07/2024 alle 14:10
Il Tribunale di Caltanissetta con la Sentenza n. 491 del 2024 si è pronunciato in merito a un appello presentato per un’ordinanza-ingiunzione imponendo al titolare di una licenza di un centro scommesse l’allontanamento della sede fisica della propria attività da luoghi sensibili.
La vicenda risale a maggio del 2022 quando il Comune di Caltanissetta, applicando correttamente la legislazione, aveva multato il titolare di un’attività di raccolta scommesse con vincite in denaro perché aveva avviato la propria attività nei pressi di due chiese e di un istituto superiore di studi. Una collocazione che il Comune nisseno, rappresentato dall’avvocato Roberta Giordano, aveva ritenuto non idonea perché priva di quel doveroso distanziamento cautelativo previsto dall’articolo 6 comma I della Legge Regionale n. 24 del 2020 e, in aggiunta, non aveva previsto alcun filtro protettivo per scremare il pubblico dei clienti non idonei a fruire di determinati servizi.
Nello specifico nella normativa della Regione Sicilia si legge che: “è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all'art. 1, commi 3 e 4, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti”.
Il titolare dell’attività aveva impugnato l’ordinanza e, presentato ricorso, aveva ottenuto in primo grado una sentenza di annullamento.
Una decisione ribaltata in appello con una sentenza del Giudice Francesco Lauricella che ha confermato la legittimità del provvedimento adottato dal Comune di Caltanissetta e la corretta applicazione della legge.
Per il giudice, infatti, la normativa che impone il distanziamento dai punti sensibili deve essere applicata estendendo la tutela delle categorie indifese o deboli anche se la scommessa non avviene nel luogo fisico contestato ma in un centro periferico attraverso l’accesso a un terminale in collegamento con “la casa madre” che si trova anche in un altro Stato.
Nella Sentenza, inoltre, richiamando il Consiglio di Stato Sez VI (Sentenza n. 7403 del 26/11/2009), si precisa che l’autorizzazione è necessaria anche se l’attività è legata a un centro di trasmissione dati (CTD) operante per conto di un allibratore straniero regolarmente abilitato nel suo paese e va richiesta nuovamente ogni qual volta la licenza sia ceduta ad altro soggetto concessionario.
Per il Comune di Caltanissetta, in conclusione, la tutela dei cittadini va garantita anche attraverso un attento controllo delle attività commerciali presenti sul territorio e alle possibili ricadute sugli utenti che ne fruirebbero. Un’azione amministrativa di monitoraggio sui limiti previsti per l’esercizio di un’attività imprenditoriale e di eventuale contrasto a tutte le forme che non garantiscano il benessere fisico e psicologico degli individui.