Pubblicato il: 11/06/2018 alle 14:35
Si era presentato in pronto soccorso perché accusava dei forti dolori ma le manovre e i trattamenti clinici praticati dal medico di turno si rivelarono inopportuni tant'è che l'uomo, all'epoca dei fatti minorenne, ha subito un danno gravissimo per salute. Si conclude con la sentenza di colpevolezza un lungo iter processuale che ha avuto inizio nel 2009. Il medico responsabile venne condannato – dopo lungo processo – in sede penale in quanto responsabile di lesioni personali colpose. La condanna venne confermata nei tre gradi di giudizio. Subito dopo lo stesso si trasferì presso l’Ospedale di Giarre e da alcuni anni è già in pensione. "Il fatto ebbe inizio il 22/6/1997 data in cui il mio cliente, allora minorenne – spiega l'avvocato Giuseppe Giunta – accompagnato dai genitori, si presentò al pronto soccorso dell’Ospedale e, lamentando dei forti dolori, venne indirizzato verso il medico responsabile e di turno. Lo stesso operò manovre e trattamenti clinici inopportuni e completamente errati, tant’è che a causa del comportamento colposo dello stesso che intervenne in modo maldesto e superficiale (come detto in sentenza) il mio cliente subiva un danno gravissimo alla salute le cui refluenze sono state accertate sia in sede penale che, successivamente, in quella civile. Quindi, esaurita questa prima fase, curata da altro legale – penalista – nell’interesse del mio cliente, adivo il giudizio contro il predetto medico ed in nostro Ospedale, nel 2009. Il giudizio conclusosi poco tempo fa e solo adesso passato in giudicato, ha visto condannati in solido sia il predetto medico che l’Ospedale a corrispondere al predetto un risarcimento del danno liquidandolo nella misura di €.70.000 circa, somma che è stata corrisposta dalla Compagnia di Assicurazioni che ha tenuto indenne l’Ospedale da ogni responsabilità. Nel merito, è chiaramente emerso dalla sentenza come il medico non ordinò – sottovalutandone i sintomi – un intervento chirurgico che, se effettuato nell’immediato avrebbe di certo evitato il grave danno. Il Tribunale parla di carenza diagnostica in ordine al mancato riconoscimento dell’evento patologico manifestatosi e conseguentemente anche una carenza terapeutica nella gestione dell’evento. La condotta omissiva ed in particolare la violazione della regola cautelare dell’osservazione clinica e la dimissione priva di chiara indicazione terapeutica chirurgica, hanno cagionato l’evento finale. In sintesi il Tribunale, accettando la n/s tesi difensiva, ha affermato che la responsabilità dell’ente ospedaliero ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti di inadempimento (carenza di attrezzature, medicinali ecc. ecc.) sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti trovando nel caso applicazione la regola posta dall’art. 1228 c.c. secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. (Cass. 12362/2006 – 4004/2004 – 103/1999). Nella fattispecie – conclude l'avvocato Giunta – è stata evidenziata la responsabilità del medico c.d. “strutturato” in quanto dipendente della struttura sanitaria pubblica o privata. Infatti sia il medico che l’ente sanitario sono contrattualmente impegnati al risultato dovuto, quello, cioè, conseguibile secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione alle condizioni del paziente, alla abilità tecnica del primo ed alla capacità tecnico – organizzativa del secondo.(Cass. 8826/2007 – 589/1999)".