Pubblicato il: 01/03/2025 alle 09:11
Nel 2024, la Prefettura di Agrigento, a seguito di alcune indagini sulla criminalità organizzata, emanava nei confronti della società favarese C.G. srl., operante nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici, un provvedimento interdittivo antimafia.
Il particolare, il suddetto provvedimento veniva adottato in ragione di una precedente interdittiva resa dalla medesima Prefettura di Agrigento nei confronti di altra società edile appartenente al padre del titolare della C.G. srl.
In ragione della interdittiva prefettizia, il Comune di Castel di Iudica revocava in autotutela l’aggiudicazione di un rilevante appalto per il miglioramento del tessuto urbano e del risanamento del centro storico disposto in favore della Ditta C.G. srl. ed al contempo la Società Organismo di Attestazione comunicava alla Ditta C.G. srl la decadenza dell’attestazione SOA.
Conseguentemente, ritenendo illegittimo tale provvedimento la Ditta C.G. srl., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al Giudice Amministrativo chiedendo l’annullamento, previa sospensione, sia del provvedimento interdittivo che della determina di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
Gli Avv.ti Rubino e Valenza rilevavano l’illegittimità del provvedimento antimafia in quanto adottato “a cascata” dalla Prefettura di Agrigento sulla base del precedente provvedimento interdittivo disposto nei confronti della società appartenete al padre del titolare della Ditta C.G. srl.
Inoltre, detti legali precisavano in giudizio che il provvedimento interdittivo adottato nei confronti della società del familiare del titolare della Ditta C.G. srl era stato emanato sulla scorta di alcuni fatti ritenuti, in un primo momento, rilevanti dalla Procura di Agrigento e successivamente archiviati dal GIP del Tribunale di Palermo.
Ed ancora, gli avv.ti Rubino e Valenza rilevavano che l’illegittimità del provvedimento antimafia impugnato, in quanto la Prefettura di Agrigento non aveva tenuto conto delle osservazioni endoprocedimentali formulate ed evidenziavano altresì che la Prefettura di Agrigento, ai sensi dell’art. 94-bis del cod. antimafia, avrebbe dovuto valutare la possibilità di emanare una misura meno afflittiva rispetto il provvedimento interdittivo.
Con ordinanza cautelare del 24.02.2025, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, il CGA ha ritenuto dirimente l’omesso o insufficiente esame delle osservazioni procedimentali di cui all’art. 10 bis della L. 241/90, nella parte in cui ha escluso, nel caso di specie, l’applicabilità alla Ditta C.G. srl della misura della prevenzione collaborativa prevista ex art. 94 –bis del cod. antimafia.
L’ordinanza resa dal CGA, dunque, afferma il rilevante principio secondo cui la Prefettura non può escludere l’applicabilità delle misure di prevenzione collaborative anche alle imprese individuali o di ridotte dimensioni.
Pertanto, con la predetta ordinanza sono stati sospesi gli effetti del provvedimento reso dalla Prefettura di Agrigento e, conseguentemente, la ditta favarese potrà continuare i lavori appaltati.