Pubblicato il: 01/04/2022 alle 13:55
Pignorabile e pignorato. È destinata a fare giurisprudenza la sentenza del giudice dell’esecuzione del tribunale di Catania che ha sentenziato che chi percepisce il reddito di cittadinanza non potrà più contrarre debiti contando sull’impignorabilità del sussidio di Stato. Nel caso specifico il giudice ha dichiarato invece pignorabile il reddito di cittadinanza di un uomo di Piedimonte Etneo che aveva contratto dei debiti, nella misura del quinto del sussidio nei confronti dell’Inps. In particolare il giudice ha rilevato che il decreto istitutivo del beneficio sia una misura politica attiva dell’occupazione e non sussistenza alimentare, potendo essere assimilato a un reddito di lavoro dipendente e dunque regolarmente pignorabile.
Nel dettaglio, il reddito di cittadinanza è staggito nella misura di un quinto, come fosse lo stipendio, nell’ambito dell’esecuzione presso terzi. E ciò perché costituisce una misura di politica attiva dell’occupazione, mentre non risultano gli estremi per derogare al principio secondo cui il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni. È quanto emerge dall’ordinanza per l’assegnazione dei crediti emessa dalla sesta sezione civile del tribunale di Catania (giudice dell’esecuzione Giuseppina De Farfalla).Vittoria per la società di recupero crediti: l’ordinanza ex articolo 552 Cpc assegna oltre 1.600 euro a carico di una banca, oltre che dell’Inps che eroga il Rdc al debitore; sul totale circa 1.100 saranno versati dall’istituto di credito e la restante somma dall’ente previdenziale, nella misura corrispondente a un quinto dell’importo erogato in concreto al netto delle ritenute di legge in favore del debitore. Per il giudice dell’esecuzione, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, ha ricordato che “ Il tutto perché il Rdc deve ritenersi assimilabile al reddito da lavoro e, dunque, può formare oggetto di assegnazione negli stessi limiti da parte del giudice dell’esecuzione nel pignoramento presso terzi.