Pubblicato il: 17/06/2020 alle 18:09
I pignoramenti dell’Agente di riscossione sui salari e sulle indennità riconducibili al rapporto di lavoro come la Discoll e la Naspi sono sospesi tra il 19 maggio e il 31 agosto.
L’Inps con un messaggio chiarisce la misura contenuta nel decreto Rilancio spiegando che in questo periodo sono sospesi gli «obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’Agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza».
«La norma dispone – si legge nel messaggio pubblicato oggi – che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato. Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati all’Istituto entro la data del 31 agosto 2020. Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data.
Il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Rientrano quindi nella sospensione tra le altre cose la Naspi, la Discoll, la disoccupazione agricola, il Tfr del fondo di Garanzia e la Cig, oltre a malattia e maternità.
Durante il periodo interessato dalla sospensione le Strutture territoriali non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi. Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi.