Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza di non luogo a procedere del 17.03.2023, ha accolto la tesi difensiva della consigliera comunale Angela Cocita, difesa dagli Avv.ti Giuseppe Ribaudo e Domenico Chiparo, disponendo di non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di abuso d’ufficio. In particolare, secondo quest’ultima, la notizia di reato discendeva dalla condotta tenuta dalla consigliera, presidente illo tempore dell’assemblea consiliare di Sommatino, la quale, alla terza votazione per l’elezione del presidente del consiglio, stante la parità di voti tra i consiglieri Nicola Scarlata e Giuseppe Cigna, nominava presidente del consiglio eletto il Consigliere Nicola Scarlata in quanto più anziano per età. La stessa, infatti, nel silenzio della legge regionale 7 del 1992, dello statuto e del regolamento comunale, al fine di superare la fase di stasi che non consentiva di eleggere il presidente del consiglio comunale, e nell’interesse dell’ente e della comunità di Sommatino, applicava l’art. 171 ordinamento amministrativo degli enti locali, proclamando eletto Scarlata.
Da qui, la denuncia dei consiglieri di minoranza da cui è partito il procedimento penale nei confronti della Cocita e che, già nella fase dell’udienza preliminare, si è concluso con sentenza di non luogo a procedere. Gli avvocati, Giuseppe Ribaudo e Domenico Chiparo, legali della Cocita si reputano estremamente soddisfatti del provvedimento del Tribunale di Caltanissetta che dichiara la correttezza dell’operato della sig.ra Cocita la quale, nelle vesti di presidente del Consiglio Comunale, ha assunto una decisione forte, facendo l’interesse dell’intera comunità sommatinese.
I legali della Cocita avv.ti Giuseppe Ribaudo e Domenico Chiparo si ritengono soddisfatti in quanto il Tribunale ha accolto le tesi difensive spiegate nell’interesse della imputata, in particolare l’avv. Ribaudo dichiara che: ”Ed infatti, nulla disponendo l’art.19 né tantomeno il Regolamento interno del Consiglio comunale del Comune di Sommatino in ordine al criterio da applicare nel caso di parità tra i candidati per la presidenza del Consiglio comunale dalla seconda votazione in poi, troverebbe applicazione l’art. 171, O.R.E.L., in quanto norma suppletiva e/o integrativa in via analogica. Nel caso in esame, dunque, ha trovato applicazione il comma 3 del citato art. 171, il quale risolve il problema dei canditati eletti nel medesimo scrutinio con lo stesso numero di voti col criterio dell’anzianità. In ogni caso non rilevava l’elemento del dolo per la configurazione dell’elemento soggettivo del dolo stante che residuava in capo all’agente una discrezionalità tecnica per la soluzione al caso concreto”.