Pubblicato il: 20/06/2022 alle 15:52
A seguito delle elezioni comunali, tenutesi nella cittadina di Gela nel maggio del 2019, Sara Silvana Cavallo, candidata alla carica di consigliere comunale nella lista “Avanti Gela” (collegata al candidato sindaco Spata), proponeva un ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo per la correzione del risultato elettorale. Difatti, con tale ricorso, Cavallo ha sostenuto che l’Ufficio Centrale Elettorale non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza e che, tale errore, avrebbe comportato la propria mancata elezione a consigliere comunale, e conseguentemente, di converso, la proclamazione dell’Avv. Adriana Romina Morselli (candidata in una delle liste collegate al Sindaco Lucio Greco). Alla luce di tali fatti, Romina Morselli, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del suddetto ricorso. Durante la pendenza del giudizio di cui si tratta, il legislatore regionale con l’art. 3 della l.r. n. 6 del 3 marzo 2020 ha espressamente previsto, nell’ambito dell’attribuzione del premio di maggioranza, una nuova modalità di arrotondamento dei seggi che avrebbe dato ragione a Sara Cavallo.
Di contro, in assenza del succitato intervento normativo, il ricorso sarebbe stato sicuramente rigettato, stante il granitico orientamento giurisprudenziale favorevole alle ragioni sostenute dalla Morselli. Con apposita memoria difensiva, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, in difesa della Morselli, hanno chiesto al T.A.R. Sicilia Palermo di sospendere il giudizio e di sollevare una questione di legittimità costituzionale per la succitata norma regionale. A seguito dell’ordinanza collegiale del T.A.R. di Palermo, che dichiarava la sospensione del giudizio e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità, Morselli – con il patrocinio degli avvocati Rubino e Impiduglia – ha depositato innanzi alla Corte Costituzionale una memoria, con la quale, veniva richiesta la declaratoria di illegittimità costituzionale della suddetta norma regionale. La Corte Costituzionale – Presidente Giuliano Amato, Relatore Nicolò Zanon – con la sentenza emessa in data 25.01.2022 ha dichiarato incostituzionale la succitata norma regionale siciliana, rilevando come la stessa (in contrasto con il principio di ragionevolezza) attribuisca alla “disposizione interpretata di un significato non desumibile dal suo testo originario”, produca “effetti retroattivi in lesione della certezza del diritto in materia elettorale (materia in cui “affidamento e stabilità dei rapporti giuridici sono posti a tutela di diritti e beni di peculiare rilievo costituzionale, come il diritto inviolabile di elettorato passivo”), violi “l’affidamento nutrito, in tale materia, dai candidati alle elezioni (e dagli stessi elettori)”. A fronte della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l. r. n. 6 del 3 marzo 2020, la contro parte non provvedeva alla riassunzione della causa entro i termini di legge, e pertanto, gli avvocati Rubino e Impiduglia, in qualità di difensori dell’Avv. Morselli, hanno richiesto al T.A.R. di Palermo di decretare l’estinzione della causa, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del c.p.a.. Con il decreto del 20.06.2022, il Presidente della prima Sezione del T.A.R. di Palermo, condividendo le argomentazioni sostenute dagli avvocati Rubino e Impiduglia, ha accolto l’istanza presentata dai sopra citati difensori e, per l'effetto, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cui trattasi. Pertanto, Romina Morselli , attualmente assessore, resterà in carica come consigliere comunale fino alle nuove elezioni amministrative.