Pubblicato il: 08/05/2020 alle 20:06
Il TAR Sicilia Palermo aveva sospeso il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di Sommatino, accogliendo la domanda cautelare proposta – nell’interesse alcuni consiglieri comunali – dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.
In particolare, con un’ordinanza del mese di luglio 2019, il TAR Sicilia, Palermo, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia e condividendo “la ricostruzione normativa dell’istituto applicabile in specie come prospettata dai ricorrenti”, ha accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di Sommatino.
Dopo il reinsediamento, è stata convocata la seduta consiliare per l’elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale in sostituzione del dimissionario Leonardo Burgio.
Le prime due votazioni, tenutesi nella seduta del 28.11.19 sono state infruttuose giacchè nessun candidato ha raggiunto la prescritta maggioranza.
Nella successiva seduta del 17/12/2019, i Consiglieri Cigna Giuseppe e Scarlata Nicola hanno conseguito n. 6 voti.
Il Vice Presidente Cocita, pur non avendo nessun candidato raggiunto la maggioranza dei voti, ha arbitrariamente applicato un criterio anagrafico non previsto né dalla legge né dallo statuto comunale e ha proclamato Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Scarlata Nicola, poiché più anziano di età.
I consiglieri Bennici Simona, Cigna Giuseppe Rosario Gaetano, Cianci Filippo, Castellano Mariangela, Pirrello Daniele e Letizia Salvatore hanno, pertanto, impugnato innanzi al Tar Sicilia Palermo la delibera consiliare di elezione del sig. Scarlata alla carica di Presidente del Consiglio.
Si è costituito in giudizio il sig. Scarlata chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e il suo rigetto.
Il TAR Sicilia Palermo sez. III (Presidente Maria Gabriella Quiligotti, Relatore dott.ssa Anna Pignataro), ritenendo infondate le eccezioni sollevata dalla difesa di Scarlata, ha accolto il ricorso, annullando l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale di Sommatino e condannando lo stesso Scarlata ed il comune di Sommatino al pagamento delle spese legali nella misura del 50 per cento per parte.
In particolare, il TAR Palermo ha chiarito che – avendo i due candidati conseguito lo stesso numero di voti – la votazione avrebbe dovuto essere dichiarata infruttuosa e ripetuta attesa l’irrilevanza del criterio dell’anzianità anagrafica, nella elezione di un organo istituzionale, quale è il Presidente del Consiglio comunale, che deve essere espressione di una maggioranza assoluta o, a partire dalla seconda votazione, della maggioranza semplice
Avverso tale sentenza di Scarlata, con il patrocinio dell’avvocato Giuseppe Ribaudo, ha proposto appello innanzi al CGA.
Il CGA (Presidente dott. Claudio Contesa, Relatore Sara Raffaella Molinaro), con apposita ordinanza cautelare (n. 00325/2020 del 06/05/2020), ha rigettato la domanda cautelare proposto dal sig. Scarlata ritenendo non dirimenti i richiami normativi operati dall’appellante.
Per effetto della suddetta pronuncia il Consiglio Comunale di Sommatino dovrà procedere alla nuova elezione del proprio Presidente.