Pubblicato il: 10/07/2020 alle 10:25
Con sentenza n.664 pubblicata il 1 giugno 2020, il Tribunale di Milano – sez. lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un docente supplente, il quale rivendicava, ai fini giuridici ed economici, alcune giornate di servizio ricadenti nei periodi di sospensione predeterminata delle lezioni didattiche.
Il docente precario, difeso dall’avvocato Giuseppe Papagni, aveva stipulato con un istituto scolastico meneghino numerosi contratti di lavoro a tempo determinato ricadenti nel medesimo anno scolastico, dai quali venivano però esclusi i periodi di sospensione predeterminata delle lezioni (Pasqua, Carnevale, ecc…) nonché alcuni sabati e domeniche. A causa del mancato riconoscimento delle giornate in questione, il docente non poteva raggiungere, per sole sei giornate, le 180 giornate lavorative che consentono l’accreditamento dell’intera annualità scolastica.
Il Giudice del Lavoro, che aveva già accolto la domanda cautelare per consentire la partecipazione al ricorrente al concorso straordinario, ha accertato definitivamente la violazione da parte del MIUR dell’art. 7, comma 3, D.M. 25 maggio 2000, n. 201 (relativo alle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente), che così dispone: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. In tale comma è presa in considerazione l'ipotesi di più periodi di assenza del titolare senza intervallo (la disposizione parla infatti di “soluzione di continuità”) o intervallati soltanto “da giorno festivo” o “da giorno libero all'insegnamento” ovvero da entrambi. In questo caso il sostituto acquisisce il diritto alla proroga della supplenza senza interruzione rispetto alla supplenza precedente.
Per gli altri intervalli di tempo, in cui l'assenza della titolare era stata interrotta la norma risulta applicabile (per via della sospensione delle lezioni dovuto al carnevale Ambrosiano, nel primo caso, alle vacanze pasquali nel secondo caso).
La sentenza ha dunque interpretato in maniera puntale il D.M. n.201/2000 (relativo alle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente), in cui viene presa in considerazione l’ipotesi di più periodi di assenza del titolare senza intervallo o intervallati soltanto da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento.
Il docente precario potrà godere, in termini di punteggio, dell’intera annualità di servizio al fine di un miglior collocamento nelle graduatorie scolastiche nonché la possibilità di partecipare al concorso straordinario per docenti di ruolo. Inoltre il Tribunale di Milano ha condannato il MIUR a corrispondere al ricorrente le retribuzioni ricadenti nelle giornate riconosciute oltre alle spese legali di giudizio.
L’importante decisione, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, tutela migliaia di docenti precari, i quali potranno ricorrere alla magistratura nel caso in cui venga negato il ricongiungimento di alcuni periodi di servizio. Sarebbe, infatti, altamente lesivo privare i supplenti, dopo anni di precariato, della possibilità di partecipare al concorso straordinario per il mancato ricongiungimento di poche giornate, che gli istituti scolastici ed il MIUR dovrebbero già riconoscere contrattualmente.