Pubblicato il: 04/05/2023 alle 12:05
Un'altra vittoria per un fiorentino, dopo quella segnalata qualche giorno fa da Codacons Toscana, relativa a truffe e frodi bancarie. Anche stavolta la banca è stata condannata al rimborso della cifra, in questo caso incassata dal cliente per la vendita di un’auto, perché non si è accorta che l'assegno circolare da 66mila euro era contraffatto. A raccontare la vicenda è Confconsumatori Parma, al quale il cittadino si è rivolto. Ecco cosa è accaduto e perché l’Arbitro bancario finanziario ha dato ragione alla vittima del raggiro.
L’uomo, dopo avere pubblicizzato sul web la vendita della sua lussuosa autovettura, è stato contattato da un potenziale acquirente. Alla chiusura della trattativa, i due hanno concordato di rivolgersi alla banca presso cui il venditore era cliente per verificare che l’assegno circolare da 66mila euro emesso a suo favore fosse riscuotibile. La banca, a seguito di una telefonata con l’istituto di credito del compratore, ha deciso di provvedere regolarmente all’incasso. Solo dopo pochi giorni, però, è arrivata la brutta sorpresa: si è scoperto che l’assegno risultava in realtà contraffatto e la somma riscossa, a quel punto, è stata stornata dal conto del venditore. La presunta banca del compratore, infatti, aveva in seguito disconosciuto l’assegno, che risultava riportare serie e numerazioni irregolari. Il cittadino, vittima di un vero e proprio raggiro, si è rivolto allora all'avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma, che ha avanzato ricorso di fronte all’Arbitro bancario finanziario. L’Abf ha accolto le ragioni del consumatore condannando la banca alla restituzione dei 66mila euro.
L'Arbitro bancario finanziario ha infatti riconosciuto la responsabilità dell'istituto di credito perché non ha effettuato tutti i controlli necessari, ma si è limitato a fare una telefonata all'altra banca che risultava emittente dell'assegno. Per questo, spiega Confconsumatori Parma, il collegio Abf territoriale ha deciso di rispettare il principio di diritto del collegio di coordinamento, “affermando la responsabilità dell’intermediario negoziatore che” ha dato luogo all’incasso “a seguito di bene fondi acquisito per via telefonica e non per iscritto”. Inoltre, ha escluso un concorso di colpa del consumatore alla luce del fatto che, in caso di assegno circolare, “la certificazione del bene emissione a cura dell’intermediario negoziatore” è “sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell’assegno”.
Le truffe come questa, compiute attraverso assegni contraffatti, sono infatti ancora molto frequenti: i cittadini si affidano alla banca, convinti così di essere del tutto tutelati, ma accade invece che finiscano per perdere, allo stesso tempo, i loro beni e il denaro che sarebbe loro dovuto. “Siamo soddisfatti per la vittoria ottenuta – dichiara l’avvocato Menatti – perché ancora una volta l’arbitro bancario ha riconosciuto la responsabilità della banca negoziatrice che, nonostante l’ingente somma indicata a titolo, si è limitata a una mera telefonata".